Il Tribunale di Milano con il decreto 19 ottobre 2016 non si uniforma al criterio della maternal preference nella collocazione dei minori evidenziando che, in caso di conflitto genitoriale sul prevalente collocamento dei figli, il criterio “guida” è il superiore interesse del minore.
Non può dunque trovare applicazione quello da alcuni definito come principio della maternal preference, pur richiamato dalla Cassazione.
Tale criterio interpretativo non è previsto dagli artt. 337 ter e ss. del codice civile ed è in contrasto con la stessa ratio ispiratrice della Legge 54 del 2006 sull’affidamento condiviso.
E infatti, il principio di piena bigenitorialità e della parità genitoriale hanno condotto, a livello internazionale, all’abbandono del criterio della maternal preference per favorire quello del gender neutral child custody, che si basa sulla neutralità del genitore affidatario, che può dunque essere sia il padre sia la madre, in base al solo preminente interesse del minore.
In definitiva, per i Giudici Milanesi non è solo il genere a determinare una preferenza per l’uno o l’altro ramo genitoriale.
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