La separazione va addebitata al marito perché è sua la responsabilità della rottura del legame coniugale a causa della violazione dell’obbligo di fedeltà attraverso una relazione extraconiugale.
Ciò è quanto stabilito dalla Cassazione con la recente sentenza n. 7469/2017 che ha respinto il ricorso di un uomo che si opponeva all’addebito della separazione a suo carico, insistendo sull’abbandono della casa coniugale da parte dell’ex moglie e dunque sulla sua violazione del dovere di coabitazione.
L’allontanamento dalla casa familiare da parte della moglie, è solo “l’effetto della frattura dell’unione già verificatasi”, poiché è stato determinato dalla scoperta della relazione intraprese dall’uomo con un’altra donna e, proprio in tale circostanza va individuata la causa dei litigi tra i coniugi e dell’irreversibile crisi del nucleo familiare, con la conseguente addebitabilità della separazione al marito fedifrago.
In quest’ottica, concludono gli Emellini, rigettando il ricorso, la corte di merito ha correttamente escluso la responsabilità della donna per il fallimento del matrimonio, osservando che l’allontanamento della stessa dalla casa coniugale “non costituiva violazione del dovere di coabitazione”
Cass. Sentenza n. 7469/ 2017
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